E’ luce fu…. finalmente la tanto attesa sentenza del TAR Piemonte, inerente al ricorso promosso da AIGAE contro la legge regionale 21 novembre 2016, n. 29-4237 avente ad oggetto la “Istituzione della figura professionale di Accompagnatore di Media Montagna”, è arrivata, e sancisce che le Guide Ambientali Escursionistiche possono accompagnare in ogni ambiente, compresa la montagna. Dopo un lungo periodo di reciproche accuse e conflitti tra il Collegio delle Guide Alpine del Piemonte e l’AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) si dovrà prendere atto che la montagna non è di esclusiva proprietà di qualcuno in particolare, ma di tutti coloro che fanno della diffusione della conoscenza e della cultura un’occasione di lavoro da rispettare. Entrando nel merito della sentenza del TAR Piemonte si evince chiaramente che: << non esiste alcuna previsione statale di riserva professionale che copra ogni e qualsivoglia attività escursionistica che si svolga in montagna. Ha infatti chiarito la Corte che la riserva concernente l’attività della Guida Alpina non attiene alla “generica attività di accompagnamento in montagna (la cui esatta definizione aprirebbe complessi problemi a seguito della intervenuta soppressione del criterio altimetrico”…)”,”bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose.”>>, e inoltre <<la Corte ha esplicitamente affermato che le GAE possono muoversi in ambito anche montano (fermo restando che non possono operare in ambienti che richiedano le particolari capacità tecniche, che costituiscono prerogativa riservata delle Guide Alpine).>> Pertanto anche il tanto contestato utilizzo delle ciaspole sulla neve, che non si può certo definire attrezzatura alpinistica, si conferma come attività di pertinenza delle guide escursionistiche, purchè non ci si muova in aree particolarmente pericolose. Certo anche questo “particolarmente pericolose” si può prestare e a interpretazioni, ma di sicuro la professionalità delle stesse unita al buon senso, elementi entrambi confermati dall’assenza di incidenti gravi avvenuti durante gli accompagnamenti, saranno fondati strumenti di valutazione dell’operato delle GAE.
La sentenza chiarisce anche come la Regione Piemonte non possa arrogarsi il diritto di andare oltre le prescrizioni indicate nella legge nazionale e in particolare recita: ” il legislatore regionale non possa creare alcuno spazio di professione protetta che come tale non sia già previsto dalla legge statale; in sostanza le Regioni possono disciplinare la figura professionale dell’AMM nei limiti in cui i suoi ambiti di riserva siano quelli già previsti dalla legge statale.” In conclusione possiamo dire che la sentenza, sancendo il presupposto che ” la legge non può che essere interpretata in forma compatibile con il generale favor per la libertà delle prestazioni di servizi, anche di nuova emersione, libertà per di più incentivata dall’ordinamento europeo“, dovrebbe riportare la discussione tra guide alpine e guide escursionistiche su un binario di collaborazione, che incentivi la conoscenza, il rispetto e la frequentazione della montagna ad un pubblico ampio di escursionisti, che possa essere motore di uno sviluppo, il più sostenibile possibile, dei territori alpini. Forse una bella continuazione di questa sentenza potrebbe essere quello di sedersi al tavolo e scrivere insieme una Carta della Sicurezza in Montagna, dove esprimere insieme alcune basilari norme, per altro già ampiamente praticate, relative a buone prassi di comportamento e sicurezza in montagna, insomma smettere di farsi la guerra e collaborare perchè le difficoltà, almeno per rendere una professione continuativa alle GAE, esistono e vanno superate.
SENTENZA n. 564-2018 del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
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